Il 23 marzo 2020 Enac ha emesso una nota in cui ha autorizzato le forze dell’ordine ad utilizzare i droni per poter monitorare gli spostamenti che effettuano i cittadini in differenti territori. In questo modo vi è la possibilità di tenere sotto controllo il rispetto delle restrizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020.
L’obiettivo da raggiungere
Questa nota successivamente è stata abolita perché si voleva evitare che i droni venissero utilizzati per violazione della privacy degli stessi cittadini. L’obiettivo principale posto da Enac è il contenimento della diffusione del virus per tutelare la salute pubblica, e il diritto alla riservatezza dei singoli cittadini.
Nonostante ciò tali operazioni di controllo sono state dichiarate legittime nel contesto dell’epidemia COVID-19. Lo troviamo designato nella Dichiarazione della European Data Protection Board. È stato affermato che data la situazione epidemiologica in atto, è lecito dover effettuare delle operazioni per avere il controllo del contenimento dell’epidemia. Dunque non si va a violare la riservatezza, bensì si va ad agire a tutela della salute.
L’European Data Protection Board ha comunque specificato che le autorità che trattano i dati personali garantiscono comunque la protezione degli stessi. Sono state adottate delle misure di sicurezza adeguate in modo da escludere la divulgazione da parte di soggetti non autorizzati.
L’utilizzo nelle riprese
Per quanto riguarda l’utilizzo delle riprese effettuate con i droni nel procedimento penale, si vanno a prendere in considerazione diversi elementi. La giurisprudenza di legittimità si va a dividere in due orientamenti differenti. Una prima tesi indica che le video-immagini sarebbero inquadrabili nella categoria delle prove documentali. Oggi però prevale un’altra tesi secondo cui le riprese effettuate mediante aeromobili possono essere utilizzate come prove atipiche dato che non sono disciplinate dalla legge. Le immagini quindi si vanno ad allegare al verbale che viene emesso dall’autorità competente.
Le tutele del GDPR
Viene ancora specificato dal GDPR 679/2016 che i filmati che vengono fatti per tutela e per fini di sicurezza non hanno necessità dell’assenso di garanzia della privacy. Tuttavia i video fatti mediante i droni non devono essere mezzo di intercettazioni di conversazione o di comunicazione. Inoltre non devono essere utilizzati in ambienti privati, in quanto non devono creare problemi inerenti alla violazione del diritto alla riservatezza nei luoghi di domicilio. Le immagini che vengono acquisite nelle riprese vengono poi sottoposte al controllo dell’autorità competente. Tali immagini devono essere necessariamente conformi alla normativa nazionale e sovranazionale in tema di trattamento dei dati personali nonchè, alle disposizioni del Regolamento Enac.